lunedì 17 dicembre 2012

Parere AGCM su DPCM Diritti connessi

Ecco il parere dell'AntiTrust sui criteri minimi: una grande conferma della validita' delle nostre istanze


BOLLETTINO 48 N. 48 DEL 17 DICEMBRE 2012

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS996 - SCHEMA DI D.P.C.M. CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI
MINIMI PER GLI INTERMEDIARI DEI DIRITTI CONNESSI
Roma, 3 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
In relazione alla richiesta di parere, pervenuta in data 9 novembre 2012, formulata da parte di
codesta Amministrazione in merito allo schema di D.P.C.M. concernente l’individuazione dei
requisiti minimi per gli intermediari dei diritti connessi, in attuazione dell’articolo 39, comma 3,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.
In via preliminare, l’Autorità ritiene di non potersi esprimere circa la possibilità che il mancato
inserimento di un’impresa nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto venga a delineare un
potere sanzionatorio in capo all’Amministrazione, in quanto tale valutazione esulerebbe
dall’ambito di competenza riservato all’Autorità.
Relativamente ai profili più strettamente attinenti allo sviluppo della concorrenza, un primo aspetto
meritevole di attenzione riguarda l’individuazione dei soggetti destinatari delle previsioni in
questione. Appare opportuno, in particolare, chiarire nel decreto che lo stesso si applica nei
confronti di qualunque operatore che intenda esercitare l’attività di amministrazione e
intermediazione dei diritti connessi, a prescindere dalla specifica forma giuridica e/o struttura
organizzativa adottata. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai diversi operatori nel
mercato.
Quanto alle modalità di ingresso nel mercato interessato, l’applicazione dei principi concorrenziali,
come è noto, impone particolare rigore nella valutazione della previsione di garanzie economiche
o requisiti dimensionali minimi per poter accedere allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
Qualora risultassero necessari per assicurare un certo grado di affidabilità del soggetto che intende
fornire taluni servizi, garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi dovrebbero essere
attentamente calibrati in proporzione alla natura, alla complessità e alla dimensione complessiva
dell’attività economica da svolgere. In tale ottica, al fine di incrementare le possibilità di accesso al
mercato dell’intermediazione dei diritti in parola, occorrerebbe valutare l’opportunità di ridurre
l’entità del patrimonio netto minimo, fissato dalla lettera c) dell’articolo 1 a 120.000 euro. In
alternativa, potrebbe valutarsi l’opportunità di prevedere una progressività di tale importo in
funzione dell’ammontare economico complessivo dei diritti amministrati. Analoghe valutazioni
potrebbero essere effettuate in relazione all’entità dell’importo della fideiussione da sottoscrivere
ai sensi della lettera d) del medesimo articolo, fissato al 60% del valore dei diritti amministrati
nell’anno precedente. Infine, nella medesima prospettiva si propone l’esclusione della previsione
di un numero minimo di mandati necessari per poter operare, previsti dalla lettera e) dell’articolo
1.
Pertanto, con riferimento allo schema di decreto pervenuto, si ritiene di poterne condividere
l’impostazione generale e si ritiene, altresì, di auspicare una rapida approvazione definitiva dello
stesso, tenendo conto delle considerazioni sopra esposte. Ciò al fine di non veder rallentato il
processo di liberalizzazione intrapreso con il decreto-legge n. 1 del 2012.
Il presente parere sarà pubblicato nel bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro dieci giorni dal
ricevimento del presente, precisandone i motivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

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