Ecco il parere dell'AntiTrust sui criteri minimi: una grande conferma della validita' delle nostre istanze
BOLLETTINO
48 N. 48 DEL 17 DICEMBRE 2012
ATTIVITA'
DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS996
- SCHEMA DI D.P.C.M. CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI
MINIMI
PER GLI INTERMEDIARI DEI DIRITTI CONNESSI
Roma,
3 dicembre 2012
Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento
per l’informazione e l’editoria
In
relazione alla richiesta di parere, pervenuta in data 9 novembre
2012, formulata da parte di
codesta
Amministrazione in merito allo schema di D.P.C.M. concernente
l’individuazione dei
requisiti
minimi per gli intermediari dei diritti connessi, in attuazione
dell’articolo 39, comma 3,
del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,
n.
27, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi
dell’articolo 22 della legge 10
ottobre
1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.
In
via preliminare, l’Autorità ritiene di non potersi esprimere circa
la possibilità che il mancato
inserimento
di un’impresa nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto
venga a delineare un
potere
sanzionatorio in capo all’Amministrazione, in quanto tale
valutazione esulerebbe
dall’ambito
di competenza riservato all’Autorità.
Relativamente
ai profili più strettamente attinenti allo sviluppo della
concorrenza, un primo aspetto
meritevole
di attenzione riguarda l’individuazione dei soggetti destinatari
delle previsioni in
questione.
Appare opportuno, in particolare, chiarire nel decreto che lo stesso
si applica nei
confronti
di qualunque operatore che intenda esercitare l’attività di
amministrazione e
intermediazione
dei diritti connessi, a prescindere dalla specifica forma giuridica
e/o struttura
organizzativa
adottata. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai
diversi operatori nel
mercato.
Quanto
alle modalità di ingresso nel mercato interessato, l’applicazione
dei principi concorrenziali,
come
è noto, impone particolare rigore nella valutazione della previsione
di garanzie economiche
o
requisiti dimensionali minimi per poter accedere allo svolgimento di
un’attività imprenditoriale.
Qualora
risultassero necessari per assicurare un certo grado di affidabilità
del soggetto che intende
fornire
taluni servizi, garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi
dovrebbero essere
attentamente
calibrati in proporzione alla natura, alla complessità e alla
dimensione complessiva
dell’attività
economica da svolgere. In tale ottica, al fine di incrementare le
possibilità di accesso al
mercato
dell’intermediazione dei diritti in parola, occorrerebbe valutare
l’opportunità di ridurre
l’entità
del patrimonio netto minimo, fissato dalla lettera c)
dell’articolo 1 a
120.000 euro. In
alternativa,
potrebbe valutarsi l’opportunità di prevedere una progressività
di tale importo in
funzione
dell’ammontare economico complessivo dei diritti amministrati.
Analoghe valutazioni
potrebbero
essere effettuate in relazione all’entità dell’importo della
fideiussione da sottoscrivere
ai
sensi della lettera d)
del medesimo articolo,
fissato al 60% del valore dei diritti amministrati
nell’anno
precedente. Infine, nella medesima prospettiva si propone
l’esclusione della previsione
di
un numero minimo di mandati necessari per poter operare, previsti
dalla lettera e)
dell’articolo
1.
Pertanto,
con riferimento allo schema di decreto pervenuto, si ritiene di
poterne condividere
l’impostazione
generale e si ritiene, altresì, di auspicare una rapida approvazione
definitiva dello
stesso,
tenendo conto delle considerazioni sopra esposte. Ciò al fine di non
veder rallentato il
processo
di liberalizzazione intrapreso con il decreto-legge n. 1 del 2012.
Il
presente parere sarà pubblicato nel bollettino di cui all’articolo
26 della legge n. 287/90.
Eventuali
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità
entro dieci giorni dal
ricevimento
del presente, precisandone i motivi.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Roberto
Chieppa
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